Strategia europea per il tessile sostenibile e circolare: cosa cambia per gli operatori in Italia

Strategia europea

Aggiornato al 29 agosto 2026
Il quadro normativo europeo sul tessile è in evoluzione. Questa guida distingue le disposizioni già applicabili da quelle approvate ma ancora in attuazione e dalle misure previste per i prossimi anni.

Strategia europea per il tessile sostenibile e circolare: cosa cambia per gli operatori in Italia

La strategia europea tessile sta progressivamente modificando il quadro nel quale operano aziende di moda, produttori, importatori, distributori, atelier, sartorie, modellisti e altri professionisti della filiera.

L’obiettivo indicato dalla Commissione europea per il 2030 è un mercato nel quale i prodotti tessili immessi nell’Unione siano più durevoli, riparabili e riciclabili, contengano in misura crescente fibre riciclate e siano prodotti nel rispetto dell’ambiente e dei diritti sociali. La strategia europea punta inoltre alla diffusione dei servizi di riuso e riparazione e a una maggiore responsabilità dei produttori lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti. 

Questi obiettivi non sono più soltanto dichiarazioni programmatiche. Tra il 2024 e il 2026 sono entrate in vigore o sono state adottate diverse norme che ne trasformano progressivamente i principi in obblighi concreti.

Per gli operatori italiani diventa quindi importante distinguere ciò che è già obbligatorio, ciò che è stato approvato ma deve ancora essere attuato in Italia e ciò che è previsto nei prossimi anni.

La strategia europea tessile: dalla visione 2030 alle regole concrete

La Commissione europea ha adottato la Strategia per prodotti tessili sostenibili e circolari il 30 marzo 2022.

La strategia europea considera l’intero ciclo di vita del prodotto tessile e indica tra le principali linee d’intervento requisiti di progettazione più stringenti, maggiore durabilità e riparabilità, riciclo, Digital Product Passport, responsabilità estesa del produttore e sviluppo dei servizi di riuso e riparazione. 

Il passaggio determinante è avvenuto con il Regolamento UE 2024/1781 sull’Ecodesign for Sustainable Products – ESPR, che crea il quadro giuridico attraverso il quale potranno essere stabiliti requisiti specifici per differenti categorie di prodotto. Il regolamento comprende anche il Digital Product Passport e il quadro per limitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti. 

I prodotti tessili sono tra le prime priorità europee

Nel piano di lavoro ESPR 2025–2030 la Commissione ha collocato textiles/apparel al primo posto tra i prodotti finali prioritari.

La Commissione individua per la strategia europea del tessile un elevato potenziale di miglioramento in termini di durata dei prodotti, efficienza nell’utilizzo dei materiali, consumo di acqua, produzione di rifiuti, cambiamento climatico ed energia. L’adozione dell’atto delegato specifico per tessili e abbigliamento è attualmente pianificata indicativamente per il quarto trimestre 2027

Questo punto è importante: i requisiti specifici di ecodesign per l’abbigliamento non sono ancora tutti definiti.

Quindi un operatore non dovrebbe oggi presentare come già obbligatori requisiti tessili che verranno stabiliti dal futuro atto delegato.

Digital Product Passport: cosa è già operativo e cosa no

Uno degli elementi più visibili della trasformazione sarà il Digital Product Passport – DPP.

Il regolamento ESPR prevede un passaporto digitale capace di accompagnare il prodotto con informazioni strutturate e aggiornate. I dati specifici richiesti varieranno a seconda della categoria e saranno definiti dagli atti delegati applicabili. 

Dal 20 luglio 2026 il Registro europeo del Digital Product Passport è operativo. È quindi già disponibile l’infrastruttura attraverso la quale verranno registrati i passaporti dei prodotti soggetti agli obblighi europei. 

Il DPP non è ancora obbligatorio per l’abbigliamento

Per il tessile, però, manca ancora l’atto delegato specifico che definirà quali informazioni dovranno essere inserite e come dovranno essere organizzate.

La Commissione indica attualmente il Q4 2027 come data prevista per l’adozione dell’atto relativo a tessili e abbigliamento. Per un’impresa italiana questo significa che non è necessario inventare oggi un proprio “passaporto conforme all’ESPR”. È invece già sensato iniziare a organizzare in modo strutturato informazioni che in futuro potrebbero diventare importanti: identificazione del prodotto, composizione, fornitori, materiali, lavorazioni, documentazione tecnica e dati relativi alla filiera.

La tracciabilità dei dati diventa quindi progressivamente una competenza organizzativa, oltre che un requisito normativo futuro.

Responsabilità estesa del produttore: il grande cambiamento sul fine vita

La seconda grande trasformazione riguarda la Responsabilità Estesa del Produttore – EPR. La Direttiva UE 2025/1892 ha introdotto regole armonizzate europee per la responsabilità dei produttori di prodotti tessili, articoli correlati e calzature.

L’obiettivo della strategia europea è far sì che chi immette determinati prodotti sul mercato contribuisca economicamente alla raccolta, selezione, preparazione per il riuso, riciclo e trattamento del prodotto quando questo diventa rifiuto. 

Quando arriverà in Italia

La direttiva è entrata in vigore il 16 ottobre 2025.

Gli Stati membri devono recepirla entro il 17 giugno 2027. La normativa europea prevede inoltre l’istituzione dei sistemi EPR tessili entro i termini stabiliti dalla direttiva. 

Per questo motivo è importante distinguere la norma europea dal sistema concreto che opererà in Italia: modalità di registrazione, organizzazione dei sistemi e dettagli amministrativi dipenderanno anche dal recepimento nazionale.

Chi viene considerato “produttore” ai fini dell’EPR tessile

La definizione nella strategia europea è molto più ampia del significato comune della parola produttore.

Può rientrare negli obblighi chi fabbrica e vende con il proprio nome o marchio, chi fa produrre prodotti con il proprio marchio, chi introduce per la prima volta in uno Stato membro prodotti provenienti da un altro paese e, in alcuni casi, chi vende a distanza direttamente ai consumatori di un altro Stato membro. 

Questo significa che il tema interessa non soltanto le fabbriche tessili: brand, importatori, private label, commercianti e operatori e-commerce, a seconda del modo in cui i prodotti vengono immessi sul mercato.

Un’eccezione molto importante per la sartoria

La direttiva contiene però una precisazione particolarmente rilevante per ANSEMI.

La definizione europea di produttore ai fini dell’EPR esclude espressamente i sarti lavoratori autonomi che realizzano prodotti personalizzati

Questa distinzione è fondamentale.

La sartoria su misura realizzata direttamente dal professionista non viene quindi automaticamente equiparata, ai fini di questa disciplina europea, alla produzione seriale di prodotti tessili immessi sul mercato. Quindi nella strategia europea un atelier che sviluppa invece collezioni o prodotti standardizzati commercializzati con un proprio marchio può trovarsi in una situazione differente e dovrà verificare il proprio ruolo alla luce della normativa applicabile.

Piccole imprese e microimprese

La direttiva riconosce esplicitamente che le PMI rappresentano la grande maggioranza del settore tessile europeo e prevede misure per limitare gli oneri amministrativi.

Per le imprese con meno di 10 addetti e con fatturato e totale di bilancio non superiori a 2 milioni di euro, l’applicazione di alcuni articoli specifici relativi al sistema tessile EPR è differita al 17 aprile 2029. Sono previste inoltre forme di rendicontazione semplificata. 

Questo non deve però essere interpretato come un’esenzione generale da qualunque futura normativa tessile europea: ogni provvedimento ha un proprio campo di applicazione.

Dal 19 luglio 2026 è vietata la distruzione degli invenduti per le grandi imprese

Una misura è invece già concretamente applicabile.

Dal 19 luglio 2026, le grandi imprese dell’Unione europea non possono distruggere determinati capi di abbigliamento, accessori e calzature invenduti.

Le imprese devono privilegiare alternative che mantengano il prodotto in uso, come vendita, donazione, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento o altre soluzioni previste dalla normativa. Sono ammesse deroghe soltanto in circostanze specifiche, ad esempio per prodotti pericolosi, danneggiati o non conformi. 

Per le medie imprese, il divieto è previsto dal 19 luglio 2030

Per atelier e piccole realtà il significato strategico della norma è comunque interessante: la politica europea considera sempre più l’invenduto non come un semplice problema commerciale, ma come una questione di utilizzo delle risorse.

Comunicazione ambientale: attenzione alle parole utilizzate

La trasformazione non riguarda soltanto il modo in cui il prodotto viene progettato o gestito.

Riguarda anche come viene comunicato.

Dal 27 settembre 2026 diventano applicabili le misure nazionali che recepiscono la Direttiva UE 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde. La disciplina rafforza il contrasto alle pratiche commerciali ambientali ingannevoli e alle dichiarazioni ambientali generiche non adeguatamente supportate. 

Per un operatore moda questo significa prestare maggiore attenzione a formule come:

“sostenibile”, “green”, “ecologico”, “amico dell’ambiente” o espressioni analoghe.

Una comunicazione credibile richiederà sempre più informazioni verificabili, circostanziate e coerenti con le caratteristiche reali del prodotto.

Etichettatura tessile: un altro settore destinato a cambiare

Anche il Regolamento UE sull’etichettatura tessile è oggetto di revisione.

La Commissione sta valutando una disciplina maggiormente armonizzata che possa integrare informazioni oggi frammentate e sfruttare maggiormente gli strumenti digitali. La revisione è collegata anche allo sviluppo del Digital Product Passport. 

Il tema è particolarmente rilevante perché nel giugno 2026 una campagna europea di controllo su 132 capi ha rilevato incongruenze nella composizione dichiarata in 49 campioni, pari al 37% di quelli analizzati. 

La precisione delle informazioni sulla composizione non è quindi un dettaglio secondario: è già oggi un obbligo e diventerà sempre più importante in un sistema basato sulla tracciabilità digitale.

Cosa significa tutto questo per modellisti e progettisti

La nuova politica europea attribuisce crescente importanza alla fase in cui il prodotto viene progettato.

Durabilità, possibilità di riparazione, separabilità dei componenti, scelta dei materiali e possibilità di recuperare il prodotto a fine vita sono caratteristiche che possono essere influenzate molto prima che il capo arrivi in produzione.

Per questo la transizione può ampliare il ruolo tecnico del modellista di abbigliamento.

Una costruzione che permette di sostituire un componente, modificare una misura, riparare una cucitura o intervenire sul capo senza comprometterne l’integrità può avere implicazioni concrete sulla sua durata.

La sostenibilità del prodotto non dipende quindi soltanto dalla fibra utilizzata ma dipende anche da come il capo è progettato e costruito.

Cosa significa per sarti e servizi di riparazione

La visione europea al 2030 prevede esplicitamente una maggiore diffusione dei servizi di riuso e riparazione. 

Questo può attribuire nuovo valore economico e professionale alle competenze del sarto, non soltanto nella costruzione del nuovo capo ma anche nella manutenzione, modifica, adattamento e riparazione dell’abbigliamento.

Il passaggio verso prodotti più durevoli può quindi creare nuove opportunità per professionisti capaci di intervenire sul prodotto durante la sua vita utile.

Cosa dovrebbero fare oggi gli operatori italiani

Non tutti gli obblighi futuri sono già definiti e non avrebbe senso costruire sistemi complessi basandosi su requisiti che devono ancora essere adottati.

È però ragionevole iniziare già oggi a prepararsi.

Una piccola impresa, un brand o un operatore della moda può cominciare da cinque aree: conoscere con precisione composizione e provenienza dei materiali; organizzare i dati relativi ai prodotti e ai fornitori; valutare riparabilità e durata già nella fase progettuale; verificare attentamente le dichiarazioni ambientali utilizzate nella comunicazione; seguire l’attuazione italiana dell’EPR tessile e lo sviluppo del Digital Product Passport.

Questo approccio permette di trasformare la compliance da intervento tardivo a processo progressivo.

Un cambiamento che riguarda l’intera filiera

La strategia europea tessile non introduce una singola regola valida allo stesso modo per tutti.

Sta costruendo invece un sistema nel quale progettazione, produzione, vendita, comunicazione e fine vita del prodotto diventano progressivamente più collegati.

Per gli operatori italiani la sfida sarà comprendere quali obblighi riguardano realmente la propria attività evitando due errori opposti: ignorare il cambiamento fino all’ultimo momento oppure applicare prematuramente requisiti che non sono ancora stati definiti.

Per ANSEMI, questo passaggio rende ancora più importante valorizzare le competenze tecniche della filiera.

Sarti e modellisti non operano soltanto nella realizzazione materiale dell’abito: possiedono conoscenze che possono contribuire concretamente alla durata, riparabilità, adattabilità e qualità del prodotto.

ANSEMI e l’evoluzione normativa del settore

ANSEMI ETS segue l’evoluzione delle professioni della sartoria e della modellistica anche nel contesto dei cambiamenti normativi, tecnologici e produttivi che interessano il settore moda.

L’obiettivo è rendere accessibili informazioni complesse, distinguere gli obblighi già applicabili dalle misure ancora in sviluppo e aiutare professionisti e operatori a comprendere come questi cambiamenti possano incidere sulle competenze e sull’organizzazione del lavoro.

Scopri le altre Risorse ANSEMI dedicate alle professioni e alla filiera della moda.

Fonti e riferimenti istituzionali

Commissione europea — Strategia per prodotti tessili sostenibili e circolari
Strategia Europea per prodotti tessili sostenibili e circolari

EUR-Lex — Regolamento UE 2024/1781, Ecodesign for Sustainable Products
Regolamento ESPR 2024/1781

Commissione strategia europea — Digital Product Passport per tessili e abbigliamento
DPP — Textile Apparel

EUR-Lex — Direttiva UE 2025/1892 sui rifiuti tessili e EPR
Direttiva UE 2025/1892

Commissione strategia europea — divieto di distruzione degli invenduti
Ban on destruction of unsold clothes and shoes

EUR-Lex — Direttiva UE 2024/825 sulla transizione verde e tutela dei consumatori
Direttiva UE 2024/825

Autore

A cura di Marco Bagalini — Presidente ANSEMI ETS
Modellista, sarto e docente di modellistica e progettazione moda.

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